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Articolo 7 di 10

Origine dei contenuti

Ogni persona ha diritto a sapere quando un contenuto è stato generato o alterato artificialmente. Questi contenuti devono essere resi riconoscibili come tali e le infrastrutture che li distribuiscono non possono essere agnostiche rispetto alla loro origine: devono preservare e rendere accessibile questa informazione. Tale indicazione non certifica la verità o la falsità di ciò che viene rappresentato: serve a non scambiare una costruzione artificiale per la registrazione diretta di parole pronunciate, scene riprese o azioni compiute nella realtà.

Nasce dal dialogo:

«Le voci dal nulla» →

Perché:

  • Ciò che va chiesto non è il controllo preventivo di ogni contenuto né un giudizio sulla sua verità, ma che ogni contenuto prodotto con strumenti generativi porti una dichiarazione di origine, come farmaci e alimenti dichiarano principio attivo e ingredienti: chi consuma ha diritto di sapere che cosa sta consumando.
  • Il diritto alla riconoscibilità dei contenuti generati o alterati artificialmente non è un diritto alla verità, che nessun ordinamento può garantire: è il diritto a non scambiare una ricostruzione per la testimonianza di un fatto.
  • Ripulire l’ecosistema informativo da ogni contenuto falso non si può, non si è mai potuto e non sarebbe neppure desiderabile: la censura preventiva è una cura peggiore del male.
Diritto alla riconoscibilità dell’origine artificiale dei contenuti →Link a questo articolo ↗